Il Diritto di Famiglia

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’

Quando nella coppia vengono a mancare amore, fiducia e sincerità potrebbe succedere che la donna faccia credere al proprio compagno di essere il padre di un figlio avuto da un altro uomo, oppure che un uomo scopra di essere padre di un bimbo riconosciuto da una altra persona o anche che un marito riconosca come suo, il figlio di un altro. In questi casi si può ricorrere all’azione di disconoscimento di paternità con la quale si fa accertare e dichiarare da un giudice che tra un presunto padre e un presunto figlio - nato durante il matrimonio del primo con la madre - non esiste, in realtà, alcun rapporto biologico. In questo caso verrà meno il dovere paterno di formazione ed assistenza della prole sancito dalla nostra Costituzione.

Posto che ad oggi il figlio naturale e il figlio legittimo sono equiparati a tutti gli effetti, il nostro ordinamento distingue l’azione di  disconoscimento di paternità a seconda se il figlio sia nato da coppia unita in matrimonio o  da coppia di fatto.

  • se i genitori sono uniti in matrimonio, la legge parla di “presunzione di paternità” ossia si  presume che il marito della madre sia anche il padre del bambino nato almeno 180 giorni dopo il matrimonio e non oltre trecento giorni dall’annullamento o dal divorzio. Questa presunzione cessa se sono decorsi trecento giorni dalla separazione o dal provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente. La presunzione rimane esclusa, invece, solo nell’eventualità in cui la madre, al momento della nascita, dichiari il figlio come adulterino (naturale). In tutti gli altri casi occorrerà promuovere la relativa azione di disconoscimento.

L’azione di disconoscimento può essere proposta:

  1. nel caso di mancata convivenza dei coniugi nel periodo compreso tra il 300° ed il 180° giorno prima del parto
  2. nel caso in cui nello stesso lasso di tempo, il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare (per es. per una malattia poi curata)
  3. nel caso in cui la moglie abbia avuto una relazione extraconiugale, e abbia nascosto al coniuge la gravidanza e la nascita del figlio

Pertanto il marito che ha riconosciuto il figlio, con la consapevolezza che non fosse il suo, non può proporre l’azione di disconoscimento. 

Invece, con il patrocinio di un avvocato, tale azione può essere richiesta (ex art.244 c.c.): 

1. dalla moglie entro 6 mesi dal parto o da quando ha saputo dell’impotenza del marito, al momento del concepimento;

2. dal marito entro 1 anno che decorre :

a) dal giorno della nascita, se si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

b) dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, se prova di aver ignorato la propria impotenza a generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento

c) dal giorno del suo ritorno o del ritorno nella residenza familiare,  se ne era lontano, o dal giorno che ha avuto notizia della nascita, se non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio

L’azione non può essere proposta, comunque, oltre 5 anni dal giorno della nascita.

3. dal figlio che ha raggiunto la maggiore età ed in questo caso l’azione non è soggetta a prescrizione

4. da un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza del figlio minore che ha compiuto i 14 anni, del pubblico ministero o dell’altro genitore, se il figlio non è ancora quattordicenne.

5. da discendenti o ascendenti, se non sia ancora decorso 1 anno, in questo caso il nuovo termine decorrerà dal decesso della madre o del presunto padre, o dalla nascita del figlio successiva al decesso del genitore o dal raggiungimento della maggiore età di entrambi i discendenti

6. dal coniuge o dai discendenti del figlio deceduto entro 1 anno dal decesso o dal raggiungimento della maggiore età di entrambi i discendenti 

Comunque l’azione di disconoscimento non può essere proposta né dal padre naturale né da soggetti diversi da quelli sopra elencati. 

Nel caso in cui si voglia contestare il rapporto biologico tra un padre e un figlio nato fuori dal matrimonio, non ricorrendo alcuna presunzione di paternità neanche in caso di stabile convivenza, la legge prevede due condizioni affinché si possa impugnare il riconoscimento di un figlio naturale:

  1. impugnazione per difetto di veridicità
  2. impugnazione per violenza

La prima presuppone che il riconosciuto non sia effettivamente figlio biologico del genitore e può essere proposta :

  1. dall’autore del riconoscimento, anche se era a conoscenza che il figlio non fosse proprio, nel termine di un anno e non oltre i 5 anni, dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita; se prova di avere ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; entro lo stesso termine la madre, se autrice del riconoscimento, dovrà provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre
  2. dal figlio maggiorenne o da un curatore speciale nominato dal giudice , su richiesta del figlio di almeno quattordici anni o del pubblico ministero o dell’altro genitore, se il figlio è di età inferiore, nel qual caso l’azione sarà imprescrittibile.

L’impugnazione per violenza riguarda, invece, il dato soggettivo di chi ha compiuto un riconoscimento, non in grado di valutare pienamente le conseguenze del suo atto, sia per le minorate capacità mentali, sia per il condizionamento della sua libera volontà. Tale azione va proposta entro 1 anno dalla cessazione della violenza.

In ogni caso dichiarazioni testimoniali possono provare l’inesistenza del legame biologico tra padre e figlio. In particolare la prova del DNA, l’indagine effettuata attraverso un semplice prelievo di sangue, consente di conoscere con sicurezza l’esistenza del rapporto biologico tra padre e figlio.

L’accoglimento di una delle due azioni comporta l’estinzione del rapporto di filiazione paterna, inclusi gli effetti avuti sul nome, sulla cittadinanza e sull’autorità parentale.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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