Risarcimento danni

RESPONSABILITÀ STRADALE

L'art. 2054 del Codice Civile recita :”Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La responsabilità stradale, derivante da un sinistro, può essere civile, penale o amministrativa.

La responsabilità civile viene attribuita al conducente e al proprietario del veicolo per i danni provocati a persone, animali e cose. Essa comporta obbligo di risarcimento, per il quale è prevista la copertura assicurativa e la constatazione amichevole (modulo blu o CID), ossia la denuncia di sinistro atta ad ottenere il risarcimento del danno, basata su un accertamento consensuale delle eventuali colpe che hanno provocato l’incidente. E’ sempre possibile, comunque, il ricorso ad un legale esperto in infortunistica stradale. 

La responsabilità penale, invece, è personale e quindi verrà  attribuita solo ed esclusivamente al conducente del veicolo, anche quando il danneggiato abbia ricevuto il giusto risarcimento :

• se vengono violate le norme del Codice Penale
• se l’incidente ha provocato un grave danno a persone
  nel caso di omicidio doloso, colposo o preterintenzionale

In questi casi non vi è copertura assicurativa, ma scaturirà un processo penale che potrà portare ad una  condanna o ad una assoluzione.

Detta responsabilità è invece esclusa se tali danni siano stati provocati da cause di forza maggiore e quindi il fatto non costituisca reato. 

Si ha responsabilità amministrativa quando il sinistro sia stato provocato dalla violazione delle norme del Codice della Strada. Essa  è indipendente dalla responsabilità  civile e penale, spetta al proprietario del veicolo e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (multa) a cui può aggiungersi anche la revisione, sospensione o revoca della patente.

ASSICURAZIONE R.C.A.

La legge impone che ogni veicolo a motore   - circolante su strade pubbliche – debba essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi a carico del conducente e del proprietario. 

La polizza di assicurazione R.C.A, (acronimo di responsabilità civile auto) in caso di incidente stradale, risarcisce i danni causati a persone, animali e cose, nei limiti dei massimali fissati nel contratto assicurativo e inoltre “copre “ il veicolo anche quando è senza conducente o in sosta. Essa oltre al proprietario, può assicurare chiunque si trovi alla guida (salvo casi eccezionali quali il furto del medesimo). L’assicurazione RCA non si estende, invece, al conducente che ha causato il sinistro, anche se ha subito danni fisici, in questo caso è possibile stipulare un’assicurazione aggiuntiva chiamata “Infortuni del conducente”.  

Tuttavia la assicurazione RCA non copre : nè la responsabilità penale (nemmeno se si va ad aumentare  il premio), né le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada. In caso di assicurazione scaduta o inesistente, si incorre in svariate sanzioni e nel sequestro del veicolo stesso. L’assicurazione RCA copre anche i rischi provocati da sinistri accaduti nei Paesi dell’Unione Europea ; invece, per i Paesi che non rientrano nell’UE, è obbligatoria la Carta Verde.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO DIRETTO

A partire dal 1° febbraio 2007, il Decreto Bersani ha introdotto l’indennizzo diretto o il risarcimento diretto, una norma secondo la quale, quando ricorrano determinate circostanze o  specifici requisiti, colui che rimane coinvolto in un incidente stradale del quale sia responsabile solo in parte o non abbia alcuna colpa, possa rivolgere la  richiesta di rimborso non all’assicurazione della controparte, ma direttamente alla propria. 

Si può procedere alla richiesta di indennizzo diretto se:
• sono stati danneggiati solo due veicoli;
  i veicoli coinvolti nell’evento sono riconosciuti e registrati in Italia 

• sono stati provocati danni al veicolo e lievi ferite al conducente.

Si ha il DIRITTO DI RIVALSA quando l’impresa assicuratrice pretende dal proprio cliente il risarcimento dell’intera somma di denaro versata per coprire il danno derivante da un incidente causato dal suo assicurato. 

Esso si  esercita quando : 

• si utilizza la targa in prova abusivamente;
• si effettuano servizi di noleggio senza autorizzazione;
• non si applicano in modo corretto le regole di trasporto e non si rispetta la carta di circolazione;
• il conducente non ha la patente oppure ha il foglio rosa, ma non è accompagnato da persona munita del titolo di guida.

Il FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, diretto dalla CONSAP (concessionaria servizi assicurativi) è stato istituito per risarcire i danni provocati alle persone durante la guida dei veicoli, se :

• il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, nel qual caso saranno risarciti solo i danni alle persone
• il veicolo è senza assicurazione, pertanto saranno risarciti i danni a persone e cose per una somma maggiore di 500 euro
• il veicolo è assicurato da un’impresa che non è in grado di risarcire il danno, in questo caso saranno risarcite sia le persone che le cose.

Un veicolo può essere sottoposto anche ad ASSICURAZIONI FACOLTATIVE, le quali risarciscono i danni non inclusi nel contratto RCA. Queste prevedono delle formule aggiuntive che comportano un aumento del premio e sono di 3 tipi : 

  • Assicurazione contro incendio:  che prevede la possibilità di rivolgersi ai Vigili del Fuoco e risarcisce solo il danno causato da incendio casuale e non volontario; 
  • Assicurazione contro furto: che prevede la denuncia alle forze di polizia, ma il risarcimento non può superare  l’effettivo valore del veicolo;
  • Assicurazione KASKO: che prevede il risarcimento dei danni al veicolo senza considerare la propria responsabilità nel sinistro e copre danni, quali atti vandalici e calamità naturali. Sono previsti anche contratti più limitati, detti minikasko. L’assicurazione KASKO comporta un forte aumento del premio.

Sono danni risarcibili :

  1. il danno patrimoniale che costituisce il pregiudizio economico subito dal danneggiato (ed il pregiudizio alle proprie cose), causato da un incidente (si pensi per esempio al danno ad un veicolo, alla rottura di un paio di occhiali, alla distruzione di un muro di confine). Esso può provocare un danno emergente, ovvero una perdita economica immediata (come nel caso delle spese affrontate per riparare il veicolo), ed un lucro cessante o mancato guadagno (come nel caso del pedone investito sulle strisce pedonali ed impossibilitato a lavorare per il periodo della malattia). 

Fanno parte del danno patrimoniale risarcibile anche:

  • il fermo tecnico/noleggio 
  • l’IVA, anche quando il veicolo non venga riparato.

2. Il danno non patrimoniale, costituito da un pregiudizio non economico o materiale, comprende: 

- il danno biologico, inteso come lesione all’integrità psicofisica della persona, che viene liquidato a seconda se abbia provocato nel danneggiato inabilità temporanea o invalidità permanente;

- il danno morale ed esistenziale, inteso come sofferenza interiore ed emotiva causata al danneggiato dall’incidente (per esempio la depressione derivante dal trauma da stress in caso di grave sinistro stradale). La sua liquidazione richiede che il danno sia rigorosamente provato e palesemente riscontrabile.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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