Il licenziamento ed il controllo della prestazione da parte del datore di lavoro

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21888/2020, è tornata ad affrontare l’argomento riguardante il potere di controllo del datore di lavoro, riaffermando la legittimità dei controlli svolti sia dal personale interno alla azienda, sia da soggetti esterni, come ad esempio gli investigatori privati.

In particolare la Corte si è espressa, rigettando il ricorso di un lavoratore che aveva ritenuto illegittimo il proprio licenziamento, comminato dal datore di lavoro che aveva avuto modo di verificare - attraverso l’ausilio delle stesse risorse umane della impresa, nonché da parte di investigatori, all’uopo assoldati - lo scorretto adempimento della attività alla quale era preposto il lavoratore medesimo.

Secondo gli ermellini – i quali non hanno fatto altro che riconfermare l’orientamento consolidato in materia -, il datore di lavoro ha tutto il diritto di tutelare il patrimonio aziendale, vigilando sulla attività lavorativa dei dipendenti, nell’ambito del proprio potere di controllo. Potere, che egli può legittimamente esercitare onde verificare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa per il tramite di svariati sistemi. Egli quindi può, per la verifica dell’espletamento del lavoro all’interno della azienda, fruire del servizio di elementi della sua organizzazione gerarchica ad esso adibiti, mentre con riferimento al lavoro compiuto al di fuori dei locali della impresa, può incaricare soggetti esterni. Ciò, fermo restando il divieto di utilizzo di controllo a distanza eseguito mediante l'uso di impianti audiovisivi e/o di altre apparecchiature, ad esempio quelle di videosorveglianza, art. 4 Legge n. 300/1970, strumenti questi consentiti solamente per “esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale”. Certamente, se da detti sistemi di sorveglianza “…… impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori...”  si dovessero accertare condotte inadempienti sotto il profilo lavorativo,   la possibilità di utilizzo di questi dati, è subordinata a due circostanze :

  • che la conseguenza non sia stata appositamente “ricercata, sia in intenzionale e comunque eventuale ed indiretta”
  • che il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi informativi sulle “modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, ed agli obblighi riferiti alla normativa sulla protezione dei dati.
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Avv. Stefania Zarba Meli

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