Il Condominio può essere considerato “Consumatore”

Sulla base dell’ultima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 aprile 2020, il “Condominio” secondo la sua definizione e natura, alla luce del diritto italiano, si può considerare “consumatore” pur non trattandosi di persona fisica.

Questa interpretazione rende applicabile da ora in poi anche ai Condomini le norme a tutela dei consumatori. Infatti è stato ritenuto che il Condominio pur essendo un “ente” senza fisicità, quindi non rientrando esattamente nella definizione fornita dall’art. 2 lettera “B”, Direttiva U.E. 93/13 CEE (che descrive “il consumatore  qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”) è in ogni caso un soggetto che può essere considerato “consumatore”. 

La questione era nata dal fatto che il Tribunale di Milano era in dubbio se annullare d’ufficio o meno, una clausola abusiva di un contratto di fornitura stipulato tra una Società erogatrice di energia ed un Condominio. 

Ebbene, a dirimere la complessa questione è intervenuta la cennata Corte, segnalando che non essendo ad oggi, ancora stato sviluppato il diritto dell’Unione Europea ed essendovi quindi molte differenze circa la nozione di “proprietà” nelle legislazioni dei vari Stati membri, fintanto che il legislatore della Unione Europea non interverrà ad armonizzare e disciplinare il regime giuridico del condominio con gli ordinamenti degli Stati membri stessi, questi ultimi avranno la facoltà di “mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati”, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute dalla direttiva”. 

Sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva rilevato  che  le norme a tutela dei consumatori si applicano ai contratti stipulati tra un professionista e l’amministratore di un condominio, definito come un «ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti», in considerazione del fatto che l’amministratore agisce per conto dei vari condòmini, i quali devono essere considerati come consumatori, infatti  escludere l’applicabilità della direttiva 93/13 per il solo motivo che la persona interessata non è né una persona fisica né una persona giuridica rischierebbe di privare di protezione taluni soggetti giuridici”.

Attraverso tale decisione quindi, il Condominio è stato reso meritevole di tutela perché riconosciuto in una posizione di inferiorità rispetto al “professionista” con cui è costretto ad effettuare trattative, il che giustifica, l’applicazione del regime di tutela riservato ai consumatori.

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