SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA PER DIPENDENTI ED AUTONOMI

I decreti “Cura Italia” hanno previsto facilitazioni per tutti coloro che sono onerati dai pagamenti di rate mensili a fronte di mutui erogati per l’acquisto della prima casa.

Il Decreto Legge 9/2020 Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” aveva concesso la possibilità ai lavoratori dipendenti (i quali erano stati costretti a sospendere il lavoro o che avevano avuto riduzioni dell’orario di lavoro, per almeno 30 giorni) di chiedere la sospensione per il periodo di 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa”. Successivamente il Decreto  “Cura Italia” del 18 marzo 2020 ha ampliato detta possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.

Inoltre il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, che sia gravato da un mutuo (del valore non superiore ad €. 250.000,00 ed in ammortamento da almeno un anno)  contratto per l’acquisto di detto immobile, potrà domandare di essere ammesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, anche se sia in possesso di un certificato ISEE superiore ad €. 30.000,00 (detta condizione sarà valida sino a tutto l’anno 2020). Detto beneficio sarà applicabile anche a colui che i trova in ritardo con il pagamento di alcune rate del mutuo, patto che tale ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Per presentare la domanda sarà necessario attendere i provvedimenti attuativi, poiché ad oggi non si conoscono le modalità tramite le quali proporla. Per meglio chiarire si specifica che il cennato Fondo provvederà (per tutto il periodo di sospensione) a pagare alle banche – in luogo dei mutuatari – il 50 % delle quote di interessi maturati (con le rate) e non versati, calcolati sulla base degli indici Irs ed Euribor. Il restante 50 % degli interessi maturati saranno comunque a carico del mutuatario. Al termine del periodo di sospensione quest’ultimo inizierà di nuovo a pagare le rate, partendo dalla quota capitale residua (ovvero quella lasciata al momento della domanda) e il piano di ammortamento verrà  allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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