AMMORTIZZATORI SOCIALI

Esame delle tutele previste dal decreto “Cura Italia” con riguardo agli AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sulla base del nuovo decreto è importante rilevare che sono state previste le seguenti tutele per la cittadinanza :

  1. NUOVA CIG ORDINARIA (la CIG è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari, o perché esclusi ab origine da questa tutela oppure perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Viene concessa dalla Regione o Provincia Autonoma con Determina, se la richiesta d’intervento proviene da Unità Produttive site in un'unica Regione o Provincia Autonoma. Viene concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto, se la richiesta proviene da aziende cd. “plurilocalizzate” aventi Unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale). 

E’ stato previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di :

  • aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario
  • aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà
  1. NUOVA CIG IN DEROGA (Le Regioni e Province Autonome possono disporre la concessione della Cig in Deroga sulla base di risorse che, con appositi Decreti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, mette a disposizione di ciascun Ente territoriale). 

Le Regioni in forza del nuovo decreto, potranno autorizzare una cassa integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

  1. E’ stata prevista una indennità, una tantum  – pari ad €. 600,00 –, per il mese di marzo per attutire l’impatto negativo del coronavirus sull’attività lavorativa in favore delle seguenti categorie :
  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data del 23 febbraio 2020
  • agli iscritti alla “Gestione separata” non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • agli operai agricoli a tempo determinato
  • ai lavoratori dello spettacolo
  • ai lavoratori co.co.co. 
  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  1. E’ STATA CONCESSA LA PROROGA PER :
  • Domanda NASPI (indennità mensile di disoccupazione per lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente)
  • domanda DISCOLL (indennità per i collaboratori coordinati e continuativi)

 I termini di presentazione per tali interventi di sostegno sono stati ampliati da 68    a 128 giorni

  1. E’ STATA PREVISTA LA SOSPENSIONE DEI MUTUI ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI  :

è stato esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti – per un periodo di 9 mesi -, l’ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini. Detti soggetti dovranno fornire autocertificazione, attestante di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la cennata data) un calo del fatturato, superiore al 33 % rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, a seguito della attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso a detto Fondo, non è richiesta la presentazione dell’Isee.

 

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Avv. Stefania Zarba Meli

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